IL DIRETTORE GENERALE
   Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.  517,  ed  in
particolare  l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero
della sanita'  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
soggetti  in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione
di direttore generale delle unita' sanitarie locali e  delle  aziende
ospedaliere  e  che  l'elenco  e'  predisposto  da  una  commissione,
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Considerato che in data 24 febbraio 1994 la commissione,  nominata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio
1993  e  modificata  con  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 4 agosto 1993 e 10 gennaio 1994, ha ultimato  l'esame  delle
domande  di  iscrizione  nell'elenco,  presentate a seguito del primo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
del 14 maggio 1993;
   Visti  i verbali della commissione con gli elenchi dei richiedenti
l'iscrizione ritenuti in possesso  dei  requisiti  e  di  quelli  non
ritenuti   in   possesso   dei   requisiti  stessi  con  le  relative
motivazioni;
   Considerato che la commissione ha  prospettato  l'opportunita'  di
dare  ampia pubblicita' ai criteri adottati, riservandosi comunque la
facolta' di adottare in sede  di  aggiornamento  dell'elenco  criteri
ancora  piu'  sensibili  rispetto alle differenti caratteristiche dei
candidati, tenuto anche conto delle esperienze maturate e  nel  corso
dei lavori svolti;
   Ritenuto  di  pubblicare  l'elenco  dei  soggetti  in possesso dei
requisit per lo svolgimento  della  funzione  di  direttore  generale
delle  unita'  sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ordinati
in ordine alfabetico;
   Ritenuto, in conformita' a quanto stabilito  nell'avviso  predetto
di  pubblicare  in  allegato  all'elenco  i  dati piu' significativi,
desumibili dalla scheda allegata alla domanda;
   Ritenuto di rendere pubblici i criteri adottati dalla commissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  L'elenco  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  per  lo
svolgimento   delle  funzioni  di  direttore  generale  delle  Unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, e' costituito  come  da
allegato 1 al presente decreto.
   2.   Per   ogni   soggetto   inserito   nell'elenco  i  dati  piu'
significativi del curriculum, quali risultano dalla  scheda  prodotta
unitamente  alla  domanda,  sono indicati nell'allegato 2 al presente
decreto.
   3.  Ai  soggetti,  che  hanno  prodotto  domanda   di   iscrizione
nell'elenco  ai sensi dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 14 maggio 1993 e che non risultano inseriti nell'elenco di cui al
comma 1, sara' comunicata la motivazione dell'esclusione con  lettera
raccomandata.
   4.  I criteri di massima adottati dalla commissione sono quelli di
cui all'allegato 3 al presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
     Roma, 25 febbraio 1994
                           Il direttore generale: (firma illeggibile)