IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed in particolare l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e che l'elenco e' predisposto da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che in data 24 febbraio 1994 la commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1993 e modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1993 e 10 gennaio 1994, ha ultimato l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, presentate a seguito del primo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 maggio 1993; Visti i verbali della commissione con gli elenchi dei richiedenti l'iscrizione ritenuti in possesso dei requisiti e di quelli non ritenuti in possesso dei requisiti stessi con le relative motivazioni; Considerato che la commissione ha prospettato l'opportunita' di dare ampia pubblicita' ai criteri adottati, riservandosi comunque la facolta' di adottare in sede di aggiornamento dell'elenco criteri ancora piu' sensibili rispetto alle differenti caratteristiche dei candidati, tenuto anche conto delle esperienze maturate e nel corso dei lavori svolti; Ritenuto di pubblicare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisit per lo svolgimento della funzione di direttore generale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ordinati in ordine alfabetico; Ritenuto, in conformita' a quanto stabilito nell'avviso predetto di pubblicare in allegato all'elenco i dati piu' significativi, desumibili dalla scheda allegata alla domanda; Ritenuto di rendere pubblici i criteri adottati dalla commissione; Decreta: Art. 1. 1. L'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle Unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, e' costituito come da allegato 1 al presente decreto. 2. Per ogni soggetto inserito nell'elenco i dati piu' significativi del curriculum, quali risultano dalla scheda prodotta unitamente alla domanda, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto. 3. Ai soggetti, che hanno prodotto domanda di iscrizione nell'elenco ai sensi dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1993 e che non risultano inseriti nell'elenco di cui al comma 1, sara' comunicata la motivazione dell'esclusione con lettera raccomandata. 4. I criteri di massima adottati dalla commissione sono quelli di cui all'allegato 3 al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 1994 Il direttore generale: (firma illeggibile)